Il nostro statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “TREKKING FALCO NAUMANNI MATERA”

TITOLO I
Denominazione – sede
Art.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Matera via Francesco D’Alessio n.21, una associazione non commerciale operante nei settori, sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione :
“Trekking Falco Naumanni MATERA”.
Con delibera del consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, culturale, agli organismi aderenti al CONI, al Club Alpino Italiano, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

TITOLO II
Scopo – Oggetto
Art.2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha fini di lucro ed opera per fini ricreativi, sportivi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’attività svolta dagli associati in favore e per conto dell’associazione  insieme all’esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.
Art.3
L’associazione si propone di :
a) divulgare con escursioni, visite, pubblicazioni, manifestazioni, ecc. l’amore per l’ambiente, la montagna e la natura;
b) promuovere e valorizzare la conoscenza degli aspetti antropici e naturalistici della murgia materana, della montagna materana e delle aree protette della nostra regione (es. Parco Nazionale del Pollino) e dell’intero territorio nazionale;
c) curare un settore giovanile e non, per la conoscenza delle discipline escursionistiche, della montagna e della educazione ambientale;
d) indire corsi di avviamento all’escursionismo, corsi di formazione e di qualificazione per operatori escursionistici;
e) organizzare gruppi per la partecipazione ad escursioni, finalizzate alla conoscenza del territorio;
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà :
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed aree verde pubblico e/o attrezzato;
b) collaborare con altre associazioni per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive ad impronta escursionistica e ad iniziative di volontariato;
c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
d) esercitare in via meramente marginale e senza fini di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative fiscali vigenti.

TITOLO III
Soci
Art.4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizazione dei detti scopi, nei limiti delle proprie possibilita.
Art.5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.
Art.6
La qualifica di socio dà diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifiche delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
c) a partecipare all’elezione degli organi direttivi;
I soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, del regolamento Organico delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
b) al pagamento del contributo associativo
Art.7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV
Recesso – Esclusione

Art.8
La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte.
Art.9
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Art.10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

TITOLO V
Fondo Comune
Art.11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquisiti con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio Sociale
Art.12
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione
Art.13
Sono organi dell’associazione ;
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il collegio dei revisori dei Conti;

Assemblee
Art.14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione verbale o scritta, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art.15
L’assemblea ordinaria :
a) approva il bilancio consuntivo
b) procede alla elezione delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo
d) approva gli eventuali regolamenti
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto (1/5) degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta.
Art.16
L’Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Art.17
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea , sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.
Art.18
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri scelti tra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno ½ dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide solo quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio :
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome ;
f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esecuzione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
Art.20
In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione con deliberazione approvata anche dal consiglio dei revisori dei conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
Art.21
Il presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e , previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
TITOLO VII
Scioglimento
Art.22
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività escursionistiche, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662.