Da notizie apparse su quotidiani lucani di oggi (cfr. pagine locali della Gazzetta del Mezzogiono), durante la conferenza stampa di fine anno il Presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo ha replicato al ministro dell’Ambiente, Tuteta del Territorio e del Mare in merito alla controversa questione della mancata decretazione del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Ricordiamo come il Ministro dell’Ambiente, in una intervista radio-televisiva avesse imputato alla Regione Basilicata i motivi dei rilievi della Corte dei Conti che hanno provocato il ritiro da parte del ministero dello schema di DPR (Decreto Presidente della Repubblica) sul parco. “Chi dice che la Regione in tutta questa storia ha commesso degli errori – ha sottolineato De Filippo – dice il falso. La nostra delibera è chiara, inequivocabile. Non c’è stato alcuno sbaglio. Spero che in tempi rapidi venga chiarito tutto. Sono davvero stufo di dover replicare a chi continua a parlare di nostro errore”. Sulla questione c’è da registrare inoltre una recente interrogazione dell’onorevole Angela Lombardi del P.R.C. rivolta al Ministro On Alfonso Pecoraro Scanio che chiede di conoscere” lo stato attuale dell’iter istitutivo del Parco Val D’Agri Lagonegrese. Se è stato, e in caso affermativo perché, ritirato il decreto istitutivo del parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese da parte del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; quali azioni urgenti l’On. Ministro intenda intraprendere per istituire finalmente il parco nazionale il cui territorio comprende SIC, ZPS facenti parte della Rete Ecologica dell’Unione Europea con specie ed habitat protetti che privi delle necessarie misure di salvaguardia del parco, sono messe a rischio dalle numerose altre istanze di concessione per titoli petroliferi presentate ai competenti Uffici del Ministero per lo Sviluppo Economico e presso la Regione Basilicata; Se non si ritenga opportuno, in attesa dell’emanazione delle misure di salvaguardia del parco, l’applicazione delle misure provvisorie di salvaguardia previste dagli articoli 1, comma 2, art.5 comma 2 e art 8 della Legge 8 luglio 1986,n.349 e successive modificazioni, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche considerato l’inquinamento reale e potenziale dell’aria, delle acque e del suolo che incidono sullo stato di conservazione di ambienti naturali dell’area parco a causa delle perforazioni petrolifere”.